Rifiuti: Straface c/o Stasi

Per strada ci sono i rifiuti e la Straface dice che sono stati stanziati 45 milioni di euro e dice che Stasi fa niente per utilizzare. Stasi dice che la Straface non sa di cosa parla e nessun comune calabrese ha ricevuto un euro dalla Regione Calabria per il problema rifiuti. A chi dobbiamo credere? La Straface parla adducendo carte e leggi regionali alle mani. Stasi risponde che la Straface stia recitando una parte di una commedia politica. Il fatto sta che i rifiuti non vengono recuperati e smaltiti poiché la regione calabria è priva di moderni siti per il trattamento e il recupero. La comunità europea ha dettato dei parametri da raggiungere: Dimezzare i conferimenti in discarica puntando sulla costruzione di nuovi impianti di recupero. Contestualmente migliorare la qualità delle raccolte differenziate, per agevolare i processi di riciclo e ridurre le quantità di scarti da smaltire. Attività di recupero e di smaltimento. Recupero: Le attività di recupero dei rifiuti possono essere suddivise in: attività di recupero di materia attività di recupero di energia. A sua volta, e a seconda della natura merceologica del rifiuto , il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero.La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull’elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:OPERAZIONI DI RECUPERO (D.Lgs. 152/06, allegato C)

R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia; R2: rigenerazione/recupero di solventi; R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici; R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganicheR6: rigenerazione degli acidi o delle basi; R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti; R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; R10: spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura; R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti attualmente si basa sull’elenco delle operazioni D dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06:

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D.Lgs. 152/06, allegato B) D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) ; D2: Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3: Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali); D4: Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.); D5: Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente); D6: Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione; D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10: Incenerimento a terra; D11: Incenerimento in mare; D12: Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.); D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); Allora chi ha ragione? Tags: Rifiuti: Straface c/o Stasi